Art. 5.
(Sanzioni).

      1. Il titolare di esercizio di telefonia, o il suo preposto che violano le disposizioni di cui alla presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.
      2. In caso di particolare gravità o di recidiva della violazione prevista dal comma 1, è disposta anche la sospensione

 

Pag. 5

dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione comminata ai sensi del citato comma 1.
      3. Alle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.